Diritto Penale - Studio Legale Avvocato Gerardo Russillo

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Diritto Penale

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NOTA CRITICA A SENTENZA
"Mancata integrazione del reato di falsita' ideologica in atto pubblico ex art. 483 c.p. in relazione alla fattispecie di dichiarazioni non veritiere rese nei moduli di autocertificazione previsti per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza di cui all'art. 4, dpcm 8 marzo 2020".


Omicidio stradale e comportamenti da tenere durante la guida
La sentenza in esame affronta il tema dei comportamenti da tenere da parte degli utenti della strada ed in particolare dei conducenti di un autoveicolo.
Nonostante la dinamica del sinistro offrisse spunti per l’assoluzione dell’automobilista che, di notte, con una pioggia battente e con una visibilità ridotta si è trovato improvvisamente davanti un pedone nella sede stradale in un tratto privo di strisce pedonali, fuori di un centro abitato, il GIP ha ritenuto la sua colpevolezza e l’ha condannato seppure ad una pena molto lieve, grazie anche alla scelta del rito abbreviato operato dalla difesa.

Tribunale penale di Roma G.M. IV Sezione penale, sentenza n. 112/20 del 9/01/2020 (depositata il 13/01/2020)
Tribunale penale Giudice Monocratico, riforma in senso assolutorio,per particolare tenuità del fatto (art. 530 co. 3 c.p.p)
La condotta di un soggetto sottoposto a giudizio penale per violenza e minaccia nei confronti del personale di P.S. (art.. 336 c.p.) sebbene violenta, quando non è caratterizzata da particolare invasività e non è reiterata nel tempo, e non impedisce ai pubblici ufficiali di compiere gli atti del proprio ufficio, rientra nella particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131 bis c.p. di conseguenza l’imputato deve essere assolto  ai sensi dell’art. 530, n. 3 c.p.p.

Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento per intero non sempre commette reato.
Il caso in esame è piuttosto frequente nella prassi quotidiana: la sentenza di separazione determina l’assegno di mantenimento per i figli, il genitore lo corrisponde inizialmente per intero ma, a seguito delle sopravvenute minori entrate, lo autoriduce. Commette in questo caso il reato p.e p. dall’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare)?  La sentenza in esame, dopo un’analisi approfondita del materiale probatorio raccolto, esclude che la violazione degli obblighi alimentari si configuri ogni volta in cui l’assegno, per motivi gravi, venga ridotto dal genitore tenuto al pagamento
I Recenti Orientamenti Della Cassazione In Materia Di Colpa Medica E Le Motivazioni Dell’annullamento Della Sentenza Della Corte Di Assise Di Appello Nel Caso Di Stefano Cucchi.
 
La quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento riafferma una serie di principi già espressi dal Giudice di legittimità in tema di colpa medica.
 Nell’esaminare il ricorso del P.G. presso la Corte di Appello di Roma, ritenuto ai limiti dell’ammissibilità per la deduzione di vizi di merito e non di legittimità, a tratti disordinato e parcellizzato, la Suprema Corte sembra orientata a raggiungere un unico scopo, evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata che aveva assolto tutti gli imputati e consentire così la ricerca della causa della morte della parte lesa, anche al fine di non danneggiare la nuova inchiesta della procura di Roma che sta procedendo, nei confronti del C.C. ... Continua a leggere il Commento

Il diritto di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dal GUP ex art. 425 c.p.p. non spetta agli eredi se il decesso non si pone quale conseguenza diretta del reato omissivo contestato al sanitario, di conseguenza il ricorso proposto è inammissibile.


La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha chiuso definitivamente un lungo iter giudiziario che ha coinvolto, a vari titoli, tre sanitari, accusati di concorso in omicidio colposo, a seguito del decesso di una paziente affetta da carcinoma e sottoposta a cicli di chemioterapia.
Nel caso di specie all’imputato, che svolgeva attività di guardia medica, era contestato il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.), perché ad avviso della Procura aveva ritardato la visita domiciliare, anche le se condizioni della paziente erano ormai critiche... Continua a leggere il Commento
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Alcune osservazioni sul reato di falsità ideologica.
Con una recente Sentenza il Tribunale Penale di Roma in Composizione Monocratica si è pronunciato a favore dell’imputato circa una contestazione di reato di falsità ideologica commessa da privato in un atto pubblico, condotta penalmente sanzionata dall’art. 483 c.p.
Nel caso di specie, il soggetto in questione, a seguito del decesso della propria madre, si recava presso l’agenzia dell’istituto bancario ove era conservata una cassetta di sicurezza contenente monili e gioie appartenuti alla signora e ne prelevava il contenuto... Continua a leggere il commento



Il reato di calunnia non sussiste se il procedimento penale che ha avuto origine a seguito delle affermazioni calunniose è stato archiviato.


La sentenza n. 131/2014 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona del Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Alessandra ILARI, ha statuito che per addivenire all’affermazione della penale responsabilità per calunnia occorre raggiungere la prova certa dell’innocenza dell’imputato.
Nella fattispecie in esame, a carico di Tizio veniva formulato un capo di imputazione per il reato di calunnia in quanto costui, con un esposto anonimo, aveva incolpato Caio, Comandante della Stazione di Carabinieri, dei reati di falso ed abuso di ufficio connessi allo svolgimento della sua attività lavorativa. A seguito dell’anzidetto esposto scaturiva un procedimento penale a carico di Caio che veniva definito con decreto di archiviazione.


OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE E RIPARAZIONE DEL DANNO

La sentenza in commento affronta la disciplina del novellato art. 341 bis c.p. che ha riproposto la punibilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale sebbene con caratteristiche diverse rispetto alla previgente formulazione abrogata dalla L. 25/6/1999 n. 205.
Il nuovo testo dell'art. 341 bis c.p. punisce: chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.....


Recenti orientamenti della Corte di Cassazione in merito al ruolo dell’udienza preliminare nell’ambito del procedimento penale.

OMICIDIO COLPOSO. RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE.

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, la quale col medesimo aveva impugnato una Sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP in relazione a soggetti indagati per omicidio colposo, rifiuto di atti di ufficio ed omissione.
La Sentenza impugnata è stata pertanto annullata e rinviata al tribunale di provenienza.
Considera in diritto la Suprema Corte che “Il ricorso è sostanzialmente fondato e merita accoglimento”.
Alla base delle motivazioni esposte dal Giudice di legittimità vi è il fatto che “Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito” e che “ lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’ imputato”.


IL PERDONO GIUDIZIALE NEL PROCESSO MINORILE

La sentenza in commento pone in rilievo uno degli istituti di maggiore interesse nel sistema processuale minorile: il perdono giudiziale.
Nel caso in commento, il Tribunale per i minori di Roma, al termine del dibattimento, pur avendo accertato la penale responsabilità dei due coimputati, ha ritenuto di non doversi procedere, in ordine al reato loro ascritto ovvero il furto con strappo aggravato ex artt. 624 bis – 625 c.p.
Sulla base dei fatti emersi in giudizio, nonché per stessa ammissione dei due minori, fermati dalle Forze dell’Ordine dopo il compimento del fatto contestato, il Collegio ha scelto di non procede alla loro condanna, bensì "vista l’entità della pena che dovrebbe essere irrogata in concreto, con la concessione della diminuente della minore età e le attenuanti generiche prevalenti, potendo essere formulato un giudizio prognostico favorevole, attesa la incensuratezza" il Collegio ha optato per "il beneficio del perdono giudiziale, visto in particolare l’attuale corretto inserimento sociale di entrambi".


La procura contesta il reato di riciclaggio in presenza di phishing anche senza la consapevolezza del titolare del c.c..
(Tribunale di Salerno –  09 / 01 / 2013)


In Gennaio dell’anno corrente la Prima Sezione penale del Tribunale di Salerno ha emanato una importante sentenza in tema di riciclaggio (art.648-bis c.p.), cogliendo l’occasione per ribadire costanti orientamenti della Suprema Corte e delineare un corretto quandro interpretativo della fattispecie.
All’imputato in questione veniva contestato il reato di riciclaggio, poichè, tra gli altri, venivano indirizzati sul suo numero di c/c bonifici bancari provenienti da una società senza il consenso di questa. A seguito di querela esposta dal direttore commerciale l’invio del danaro veniva prontamente bloccato.


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D’ASSISE DI ROMA RELATIVAMENTE AL CASO DI STEFANO CUCCHI

L’ordinanza in commento, depositata dal Presidente della III Sezione della Corte d’Assise di Roma all’udienza del 30 gennaio 2013, involge la questione dibattuta di estendere il contraddittorio nell’ipotesi in cui durante l’istruttoria si manifesta una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
Con tale provvedimento, la Corte ha interpretato l’art. 521 comma 1 c.p.p., alla luce delle ultime sentenze emesse dalla Cassazione, le quali hanno recepito la pronuncia della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo in merito al ricorso proposto dal sig. Drassich contro lo Stato italiano...
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Scarica l'Ordinanza del 21/02/2013

I RECENTI ORIENTAMENTI IN TEMA DI RESPONSABILITA' MEDICA E LE INNOVAZIONI DEL DECRETO BALDUZZI.
OMICIDIO COLPOSO. RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE.

Con una recente sentenza il GUP di Trento ha dichiarato "non doversi procedere contro tre medici per i reati rispettivamente ascritti", vale a dire, nel caso dei primi due di omicidio colposo e nel caso del terzo indagato, incaricato della guardia medica, di rifiuto di atti di ufficio, omissione.

Le accuse per i tre medici erano scaturite a seguito del tragico esito della già triste vicenda nella quale una donna, sottopostasi a esame citologico vaginale (pap test) e prelievo, non aveva avuto tempestiva informazione dell’esito (lesione intraepiteliale squamosa di quarto grado, carcinoma in situ) ed apprendeva di essere affetta dal tumore maligno solo alcuni mesi più tardi, con conseguente significativo aumento della neoplasia. Continua a leggere il Commento oppure Scarica la Sentenza

Estensione amanuense della sentenza e dichiarazione di nullità per difetto di motivazione.
Il caso in esame ha fatto emergere un’interessante questione giuridica, quella relativa alla validità della sentenza la cui motivazione è stata scritta a mano dal giudice. Il giudizio di primo grado, infatti, conclusosi con la condanna dell’imputato, accusato per il reato di detenzione, a fini di spaccio, in concorso con altri due soggetti (ex artt. 81, 110 c.p. e art. 73 TU 309/1990), si è caratterizzato per la scelta, fatta dal giudice, di non utilizzare strumenti dattilografici per l’estensione della motivazione...
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Lesioni personali colpose (ex art. 590 c.p.) nel giudizio dinanzi al giudice di pace.

Nel caso in esame l’imputato era accusato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. in seguito ad un incidente avvenuto al di fuori delle piste sciistiche, tra l’imputato, che si trovava a "cavalcioni" di una camera d’aria e un soggetto che, a piedi, stava risalendo la pista utilizzata per la discesa.
Il Giudice di pace dopo aver ascoltato le testimonianze offerte da entrambe le parti, ha pronunciato una sentenza di condanna che ha ridimensionato quanto era stato comminato in precedenza, durate il primo giudizio svoltosi davanti al medesimo giudice, annullato poi dal Tribunale in composizione monocratica per irregolarità della notifica dell’atto di citazione.
A parere del Gdp la condotta posta in essere dall’imputato integrava a pieno la fattispecie di cui all’art. 590 c.p. poiché essa soddisfava i requisiti oggettivi e soggettivi del reato in questione, cioè l’offesa al bene giuridico dell’incolumità della persona e la c.d. colpa generica. In sede di liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, però, la responsabilità dell’imputato viene indicata non come individuale bensì come concorrente a quella del soggetto passivo.
Ciò che caratterizza questa sentenza sembra essere la severità di giudizio applicata dal Gdp, infatti, se nel processo penale la responsabilità dell’imputato deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio essa non sembra ravvisabile in quel 50% che ha indicato il giudice quale presupposto della ripartizione delle spese di parte civile né sembra compatibile con l’imprudente presenza della persona offesa in mezzo alla pista adibita alla discesa.  

avv. Gerardo Russillo  -- Scarica la Sentenza


CONCORSO IN FALSO IDEOLOGICO, IN ABUSO D’UFFICIO AGGRAVATO E CONCORSO IN FAVOREGGIAMENTO.  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ASSOLVE IL FUNZIONARIO DEL PRAP, UNICO CONDANNATO IN 1^ GRADO NEL PROCESSO CUCCHI.

Con la sentenza del 30 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma ha ribaltato la sentenza di condanna dell'unico indagato che aveva scelto il rito abbreviato nella fase preliminare, emessa dal GUP, nei confronti del dott.    funzionario del PRAP, al quale erano stati contestati i reati di concorso in falso ideologico aggravato ex art. 61 n. 2 c.p. (artt. 110–479-61 n.2 c.p.), concorso in abuso d’ufficio aggravato dal danno ingiusto di rilevante gravità (artt. 110-323, co 1 e 2) e il reato di concorso in favoreggiamento (artt. 110-378 c.p.).
La vicenda ha avuto un grande risalto mediatico e la sentenza del GUP, contrariamente a quella in commento, è stata riportata da tutti i mass.media ed utilizzata per sostenere la colpevolezza degli indagati nel processo penale pendente in Corte di Assise per l'accertamento delle responsabilità nel decesso di Stefano Cucchi.
La Corte, ritenendo di dover accogliere le censure mosse dal difensore, ha riconsiderato l’intera vicenda dandole un’interpretazione meno artefatta e più conforme alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, le quali, non sembrano certo dimostrare il "filo rosso" che l’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto realizzare per tutelare il suo buon nome.....
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L’orientamento del Tribunale penale di Roma in tema di circonvenzione di incapaci
Nel caso di specie l’imputata era stata condannata dal Tribunale penale di Roma per i reati p. e p. dagli art. 81, 643 del c.p. perché per procurarsi un profitto, abusando con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso dello stato d’infermità della persona offesa, ormai deceduta, lo avrebbe indotto a compiere atti e comportamenti giuridicamente dannosi per sé e per i suoi eredi.
L’Atto di Appello, promosso contro la sentenza di primo grado, ha tentato di evidenziare alcuni elementi, non solo probatori, ma anche giuridici, che il Giudice, nell’analizzare la controversia ha sottovalutato o ignorato. Nel chiedere l’assoluzione dell’imputata ciò che è stato rilevato è la non sussistenza del fatto, data la mancanza di una prova inequivocabile dell’incapacità della persona offesa.
L’aspetto giuridico più interessante che emerge da questa sentenza è la netta discrepanza tra il tenore letterale della norma e l’interpretazione seguita dalla giurisprudenza maggioritaria. Infatti, mentre l’art. 643 c.p. individua quale presupposto della fattispecie di reao, l’assoluta certezza della sussistenza dell’incapacità, la giurisprudenza tende invece a presumere questo elemento fattuale, arrivando a condannare un soggetto nel cui processo, non solo, manca la querela della persona ipoteticamente offesa, ma vi sono anche elementi probatori contraddittori e non univoci su tale questione.
Avv. Gerardo Russillo
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LETTERA APERTA SUL CASO CUCCHI.

Ho deciso di scrivere questa lettera dopo lunga riflessione.
che mi ha finalmente motivato è l'indignazione rispetto alla falsità ed ipocrisia con cui il caso del povero Stefano Cucchi continua ad essere orchestrato. giovane che probabilmente ha subito soprusi per tutta la vita,  anche dopo la morte è stato usato per costruire un teorema orribile fondato sulle menzogne: sei medici e tre infermieri si sarebbero accordati per volontariamente lasciar morire un giovane tossicodipendente per coprire il fatto che tre agenti di polizia penitenziaria gli avrebbero inferto delle lesioni.  TERRIBILE. Continua a leggere

LA VERITA' DEI MEDICI NEL CASO CUCCHI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
Proc. pen. nr. 53892/09 R.G.N.R.
MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 121 C.P.P.

L’avv. RUSSILLO Gerardo, difensore di fiducia del dott.                                   , persona indagata nel giudizio di cui in epigrafe, intende rendere noto quanto segue.

*** *** ***

Queste brevi note, che verranno esposte anche oralmente, hanno lo scopo di dimostrare la completa estraneità della dott.                 alle accuse che le sono state mosse in seno al procedimento di cui in epigrafe, nonché  evidenziare unicamente l’insufficienza e la contraddittorietà dell’accusa la quale, pertanto, si palesa non idonea ad essere sostenuta in giudizio.
Infatti, non possiamo dimenticare, che la finalità a cui è preordinata la fase dell’udienza preliminare è quella di evitare dibattimenti inutili non accertare se gli imputati sono colpevoli o innocenti. Non smentisce tale ricostruzione il testo dell’art. 425 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”; detta norma conferma infatti che il parametro non è l’innocenza ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio;(Cass. Pen., sez. IV, 8 novembre 2007, dep. 20 dicembre 2007, n. 47169/2007; Cass. Pen., sez. IV, 19 aprile 2007, dep. 9 luglio 2007; Cass. Pen., sez. VI, 16 novembre 2001, dep. 19 dicembre 2001, n. 45275)...
Continua


Sentenza n. 420/09 R.g. n. 004318/08 - quarta Sezione penale della Suprema Corte

Con la sentenza n. 420/09 R.g. n. 004318/08 del 18 febbraio 2009, la quarta Sezione penale della Suprema Corte è ritornata ad occuparsi dello spinoso tema dell'equa riparazione. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Potenza aveva respinto la domanda avanzata dal sig………..., intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita. La Corte d'appello evidenziava che il richiedente fu arrestato  nella flagranza di reato di furto e che all'udienza di convalida fu disposta la scarcerazione non essendosi ravvisato pericolo di recidiva, il giudizio fu definito con pronunzia irrevocabile ex art 129 c.p.p. per difetto di querela, non evidenziandosi alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p.. la Corte peraltro ha sostenuto che non vi fossero le condizioni per l'accoglimento della domanda, ravvisando colpa grave del richiedente, eziologica rispetto alla colpa grave del richiedente. Ricorre per cassazione il richiedente per due ordini di motivi, con il primo si lamenta che il caso si colloca nell'ambito della disciplina di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., in relazione al quale la colpa non rileva affatto,mentre l'unico dato decisivo è che l'arresto non fosse consentito per mancanza di querela. Con il secondo motivo si prospetta che la citata disciplina si riferisce anche a casi in cui sia intervenuta pronunzia di condanna e dunque è irrazionale desumere elementi di colpa dalla condotta illecita.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ed ha affermato che sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sulla base della illegittimità della custodia cautelare applicata per un reato non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla querela; sia che l'improcedibilità fosse rilevabile ab initio sia che emerga dall'esito del giudizio a seguito di una diversa qualificazione del fatto. La Suprema Corte ha infine stabilito che anche l'arresto in flagranza non legittimo consente la procedura riparatoria, per effetto della pronunzia costituzionale n. 109 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del richiamato art. 314 nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto, nei medesimi limiti, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di polizia giudiziaria, quando con decisione irrevocabile siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. In conclusione secondo la Suprema Corte ogni qualvolta ad un soggetto viene privata la libertà senza un grave e preciso motivo lo Stato deve rispondere per l'ingiusta detenzione causata... Scarica la Sentenza


Sentenza n. 3228/2009 Terza Sezione penale della Corte di Cassazione

Suprema Corte è tornata nuovamente ad occuparsi del tema DASPO e nel caso specifico di un
ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Temi che convalidava il provvedimento emesso
dal questore con cui si imponeva ai ricorrenti, l'obbligo di presentarsi nell'ufficio di polizia del
luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della squadra dell'orvietana per la durata di
anni tre.
La Suprema Corte ha deciso su diversi punti nel merito cassando con rinvio I'ordinanza
reinviandola al Tribunale di Temi.
Il ricorso che vedeva alla difesa l'Avv. Gerardo Russillo, secondo la Suprema Corte, è fondato e va
accolto per quanto di ragione e precisamente riguardo un altro punto, è fondato nella parte relativa
alla durata. Nella motivazione si ritiene congrua una durata limitata ad anni due nel dispositivo e si
convalida il provvedimento questorile, nel quale però la data è stata fissata in anni tre. Di
conseguenza non appariva chiaro se dovesse ritenersi congm la durata di anni due, come dichiarato
in motivazione, o quella di anni tre risultante dal provvedimento convalidato, pertanto la Cassazione
ha deciso di cassare l'ordinanza riguardo al punto della durata, con rinvio al Tribunale di Temi.
Scarica la Sentenza in versione integrale (PDF)

La responsabilità del medico e dell’azienda ospedaliera.


Il complesso ed “atipico” rapporto che si instaura tra casa di cura e paziente, anche nell’ipotesi in cui venga scelto un medico curante esterno alla struttura sanitaria, non si esaurisce in una mera prestazione di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio), ma consiste nel metter a disposizione del paziente, il personale medico ausiliario e quello paramedico, tutti i medicinali ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività terapeutica, nonché, la gestione del possibile insorgere di ipotesi in cui si possano verificare complicanze.... Dettagli


LO SPECIALISTA OSTETRICO ED IL MEDICO GINECOLOGO

Ostetricia e ginecologia, costituiscono due branche della medicina particolarmente delicate, collegate a contesti etico e giuridici complessi, con moltissime problematiche ad esse sottese.
La Carta Costituzionale, all’art. 31, dispone che “la Repubblica … protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Pertanto, viene garantito al concepito non solo il diritto di nascere - e di nascere sano - ma anche di ricevere adeguate cure pre e post-parto, senza perdere di vista la tutela della madre stessa e della maternità.
Il ginecologo e l’ostetrico, hanno il dovere di fornire alla gestante ed al parto, una totale assistenza; qualsiasi errata prestazione sanitaria al momento del parto, costituisce condotta censurabile.... Dettagli

personali colpose (ex art. 590 c.p.) nel giudizio dinanzi al giudice di pace.

Nel caso in esame l'imputato era accusato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. in seguito ad un incidente avvenuto al di fuori delle piste sciistiche, tra l'imputato, che si trovava a “cavalcioni” di una camera d'aria e un soggetto che, a piedi, stava risalendo la pista utilizzata per la discesa... Continua a leggere il commento
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