Diritto Civile - Studio Legale Avvocato Gerardo Russillo

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Diritto Civile

Diritto
La sentenza in esame consente di fare una riflessione sul contenuto del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, in particolare degli usi civici.
La tematica ha ricevuto un nuovo impulso a seguito dell’entrata in vigore della L. 20.11.2017 n. 168 che ha portato la Cassazione a sostenere che nel nostro ordinamento esiste un terzo ordinamento civile della proprietà, quello della proprietà collettiva (Cass. Sez. Unite n. 12482/20), ossia di quella forma fondiaria di proprietà che non è riconducibile ad una singola persona o ad un ente pubblico ma ad una collettività di persone che hanno pari possibilità di trarre utilità da un bene e di escluderne i terzi.
Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sez. IV civile, sentenza n. 8511/20 del 12/03/2020 (09/06/2020)
 
Il 09/06/2020, il Giudice di Pace civile di Roma ha depositato la sentenza n. 8511/20 ed ha condannato Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale dovuto alla presenza di una buca nella sede stradale.***
 
Giudice di pace, sentenza di condanna al risarcimento dei danni (art. 2051 c.c), sinistro stradale
 L’Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa...

La sussistenza, sul bene immobile oggetto di compravendita, di un abuso a carico del cespite noto alle parti acquirenti come sanabile ma successivamente rivelatosi insanabile è causa di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1480. Non potendosi la fattispecie sussumere nell’ambito della disciplina della garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. – in considerazione della non configurabilità come anomalia strutturale – è ritenuta valida la riconduzione alla fattispecie ex art. 1489 c.c. in virtù della posizione di soggezione del privato rispetto alla P.A. nascente dall’irregolarità che assoggetta la cosa al potere sanzionatorio amministrativo rendendola così “gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti”... Continua a leggere il commento
Atto notorio ed onere della prova
IN FATTO
Il caso è relativo al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai familiari per la morte di un diretto congiunto. Accertata la responsabilità del personale medico che aveva in cura il soggetto, in presenza di omissioni diagnostiche e terapeutiche, il Tribunale di prime cure stabilisce che la corretta esecuzione delle procedure mediche avrebbe dato al paziente buone probabilità di superare la gravità della condizione clinica. Il Giudice monocratico riconosce la sussistenza del danno non patrimoniale, inteso come unitaria categoria, data sia dalla perdita del vincolo parentale che dalla sofferenza d’animo. Tuttavia individua come unico avente diritto al risarcimento dei danni il fratello (cfr. sentenza e commento precedente), escludendo allo stesso tempo che egli possa aver diritto al risarcimento spettante alla madre, deceduta in corso di causa. Infatti, viene ritenuto non provato il rapporto di parentela madre-figlio sulla base della dichiarazione sostitutiva fornita dalla parte, così come sfornita di prova la qualità di erede del fratello in vita. La sentenza viene ribaltata dalla Corte d’Appello, che evidenzia l’importanza dell’applicazione del principio processuale di “non contestazione”... Contiunua a leggere il commento

Gli eredi del conduttore non conviventi che hanno  ricevuto l'intimazione di licenza per finita locazione, non possono agire con l'azione possessoria, in caso di spoglio da parte dei legittimi proprietari.
Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Roma può essere sintetizzato come segue: sottoscritto il contratto di locazione molti anni fa, il proprietario aveva chiesto ed ottenuto la licenza per finita locazione del suo appartamento. Iniziata la procedura di sfratto che si è protratta per quasi venti anni, alla morte del proprietario i suoi eredi hanno cercato di riottenere la disponibilità del loro appartamento senza esito poichè la conduttrice si è sempre opposta e, data l'età avanzata,  è deceduta senza rilasciare l'immobile... Continua a leggerre il Commento

Opposizione del terzo all’esecuzione immobiliare.
 
Dopo l’opposizione del terzo all’esecuzione immobiliare che aveva indotto il giudice a sospendere la procedura esecutiva, il Tribunale di Roma, nel giudizio di merito, ha accertato che il terzo opponente, ora convenuto, era l’unico titolare del diritto di proprietà dell’appartamento pignorato dalla Banca.
Nel caso di specie il soggetto aveva ottenuto la titolarità del bene da Caio che l’aveva precedentemente acquisita in sede di separazione consensuale, quale versamento una tantum dell’assegno di mantenimento dell’altro coniuge, divenuto poi insolvente nei confronti dell’Istituto di credito... Continua a leggere il commento

NULLITA’ DELLE MULTE ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il presente commento attiene una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che merita menzione non solo per l’interesse giuridico della vicenda, ma anche per il particolare valore affettivo che mi lega alla stessa.
La questione, infatti, era stata rilevata con ricorso dal mio defunto zio, l’avv. Russillo Felicetto il quale, come ha dichiarato l’ex Tenente della Polizia Municipale di Aversa, Mario Mozzarella, "non si arrendeva mai" nelle sue battaglie giudiziarie... Continua a leggere il Commento


Lastrico solare in uso esclusivo e partecipazione alle spese di riparazione.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affermato il seguente principio di diritto: in caso di riparazione o di danni causati da infiltrazioni, provenienti dal lastrico solare deteriorato per difetto di manutenzione.. Continua con il Commento
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Bonds Argentini: responsabilità della Banca per omesse informazioni all’investitore sulle specifiche caratteristiche dei titoli argentini e sull’inadeguatezza dell’investimento.

La sentenza n. 778/2014 pronunciata dalla III Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Unico dott. Emilio Minio, ha affermato la responsabilità della Banca per omesse informazioni all’investitore sulle specifiche caratteristiche dei titoli argentini e sull’inadeguatezza dell’investimento.
Si è osservato che, in tema di servizi di investimento, la Banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di ordine impartito per iscritto dall’investitore.

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L’opposizione nel giudizio di Equa riparazione tra sanabilità della notifica e interpretazione del nuovo art. 2 comma 2 ter della L. n. 89/2001 (Legge Pinto).


La vicenda in commento riguarda il "nuovo rito" del c.d. giudizio di equa riparazione che il legislatore nazionale ha introdotto con il D.L. n. 83/2012 (riforma Monti), o meglio, il giudizio di opposizione istaurato dall’Avvocatura distrettuale di Perugia ex art. 5 ter della L. n. 89/2001.
Prima di procedere all’analisi della fattispecie in oggetto è opportuno precisare che la L. n.  89/2001, conosciuta anche come Legge Pinto, è stata introdotta dal nostro legislatore per far fronte alle innumerevoli sentenze di condanna emanate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo contro l’Italia, a causa dell’irragionevole durata dei processi nel nostro paese. O meglio, tale normativa ha garantito uno strumento processuale interno volto a far valere la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole.

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Irragionevole durata del processo ed equa riparazione

Che la lenta e farraginosa macchina della giustizia della nostra penisola stia risentendo in maniera devastante delle contingenze economico-finanziarie attuali è, purtroppo, di sempre maggiore evidenza. Di tale fenomeno di graduale erosione sono testimoni, loro malgrado, coloro i quali agiscono in giudizio a tutela dei loro diritti e, troppo spesso, si vedono violare quello che, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosce loro il diritto ad un processo equo e dalla durata ragionevole. E’ il caso, ad esempio, di un cittadino italiano che, vedendosi riconoscere da parte della Corte di Appello di Perugia il danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole del processo che aveva affrontato, ha dovuto prendere atto della relativa equa riparazione per lo stesso: €5.500,00 per ben 10 anni e 9 mesi di eccedenza rispetto a quella che, ai sensi della Legge 24 Marzo 2001 n° 89, detta anche Legge Pinto, viene indicata quale ragionevole durata del processo.
Gli eccessi temporali del processo così come discilinati dalla citata legge (oltre 3 anni in primo grado, 2 anni in secondo ed 1 anno nel giudizio di legittimità) sembra essere chiamata in causa, indirettamente, dalle ultime statistiche rese note dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le quali evidenziano come l’Italia vanti tristemente un numero altissimo di condanne (ben 1171) per violazione della Convenzione per durata irragionevole dei processi.  
Alla luce di ciò, apparirebbe auspicabile un concreto segnale di adeguamento alla normativa comunitaria, ponendo al centro dell’attenzione la  tutela sostanziale dei cittadini in relazione ai diritti e alle libertà fondamentali dell’uomo.
Dott. Samora Masi                                                                                                             Avv. Gerardo Russillo

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I DIVERSI ORIENTAMENTI DEL GIUDICE DI PACE IN ORDINE ALLA NATURA GIURIDICA E ALLA VALIDITA' DEI VERBALI DI CONSTATAZIONE DEI VV. UU.

Il giudice di Pace di Roma, Sezione II, Dott. Paola D’Ambrosio ha accolto l’opposizione avverso un’ordinanza d’ingiunzione per carenza di attendibilità del verbale.
Nel caso di specie, infatti, il soggetto coinvolto in un sinistro stradale lamentava la mancanza di attendibilità del contenuto del verbale redatto dai pubblici ufficiali i quali,  essendosi presentati sul luogo del sinistro due ore dopo l’incidente, si sono trovati impossibilitati a constatare personalmente la esatta fenomenologia dell’accaduto.
Il Giudice di Pace ha perciò correttamente riportato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. II, 01/07/2005, n. 14038), secondo la quale il verbale è un atto di pubblica fede, facente piena prova fino a querela di falso, perché il verbalizzante riporta in esso quanto avvenuto in sua presenza.
Ne deriva che il medesimo valore non possa essere attribuito a tale atto quando il contenuto dello stesso sia frutto non della diretta percezione del pubblico ufficiale di fatti avvenuti in sua presenza, bensì di mere ricostruzioni ex post dell’accaduto, affette da giudizi valutativi e/o da margini di apprezzamento.

Avv. Gerardo Russillo

Dott. Samora Masi

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MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.

Il giudice di Pace di Roma, III sezione, Dott.ssa Gregoria Pellegrino ha rigettato l’opposizione sollevata da un conducente avverso verbale riportante violazione dell’art.191/1-4 co. C.d.S.
Nella fattispecie, il conducente lamentava la illegittimità del verbale per mancanza di contestazione immediata. Tuttavia, il verbale redatto dal P.U. riportava, seppur sommariamente, le motivazioni che avevano impedito la immediata contestazione al conducente
, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 28/04/2005, n. 8837), nonchè all’art. 201 c.1 del C.d.S (il quale impone l’indicazione a verbale dei motivi che rendono impossibile la contestazione immediata).
Nel completare la propria decisione, il giudice ha peraltro richiamato la Suprema Corte ( vedi Cass. civ. Sez. Unite, 24/07/2009, n. 17355) al fine di ribadire la natura del verbale quale atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal P.U. rogante come avvenuti in sua presenza.

Avv. Gerardo Russillo

Dott. Samora Masi

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Responsabilità del gestore telefonico per mancato rispetto dell’attribuzione esclusiva di indirizzi IP.

La sentenza n. 5748/2011 pronunciata dal Tribunale Civile di Palermo, nella persona della dott.ssa Ciardo in funzione di Giudice Monocratico, ha affermato la responsabilità per inadempimento del gestore Tizio, agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell’utente Caia, per il mancato rispetto dell’attribuzione esclusiva di indirizzi IP, assegnati ad altri utenti, con conseguente impossibilità di funzionamento e collegamento ad internet da parte dei clienti di Caia, a loro volta assegnatari dei medesimi indirizzi... Continua a leggere il commento oppure Scarica la Sentenza


L’orientamento della giurisprudenza in tema di spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.

L’ordinanza n. 2832/2011 emessa dal Tribunale Civile di Velletri, riunito in Camera di Consiglio, ha rigettato il reclamo con il quale Tizio ha impugnato, limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite, il provvedimento con cui è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere nell’ambito del giudizio per reintegra nel possesso.
Il Collegio ha osservato, infatti, che l’ordinanza reclamata fa espresso riferimento alla natura della controversia e delle questioni prospettate, nonché alla volontà conciliativa mostrata dalle parti, quali motivi idonei a legittimare la deroga al generale principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..
Si è, poi, precisato che non può parlarsi di soccombenza virtuale se nel giudizio cautelare non è stata espletata attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti dell’azione di reintegra nel possesso. == Scarica la Sentenza


Garanzie commerciali e legali nel contratto di compravendita, tra Codice del Consumo e Codice Civile

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma affronta un’interessante questione che ha una valenza non solo giuridica, ma anche pratica, poiché riguarda il problema delle garanzie previste dal nostro ordinamento relativamente ai beni di consumo caratterizzati da vizi e inidoneità che, in tale circostanza, consistevano nel blocco improvviso e ripetuto di un’autovettura appena acquistata..... Continua a leggere il commento oppure Scarica la Sentenza

Opposizione del terzo all’esecuzione immobiliare.

Dopo l’opposizione del terzo all’esecuzione immobiliare che aveva indotto il giudice a sospendere la procedura esecutiva, il Tribunale di Roma, nel giudizio di merito, ha accertato che il terzo opponente, ora convenuto, era l’unico titolare del diritto di proprietà dell’appartamento pignorato dalla Banca.
Nel caso di specie il soggetto aveva ottenuto la titolarità del bene da Caio che l’aveva precedentemente acquisita in sede di separazione consensuale, quale versamento una tantum dell’assegno di mantenimento dell’altro coniuge, divenuto poi insolvente nei confronti dell’Istituto di credito.
Ciò che caratterizza questa sentenza è che il giudice riconosce al verbale di omologazione delle condizioni di separazione l’idoneità di titolo, di per sé valido al trasferimento del bene oggetto di pignoramento, senza la necessità di un ulteriore atto notarile. Rilevato che, nel caso concreto, l’effettiva volontà dei due ex-coniugi era volta a trasferire non il diritto di abitazione, bensì la piena proprietà dell’immobile il Tribunale ha poi accertato che il trasferimento tra Caio e il terzo opponente era valido poiché egli era l’unico titolare dell’appartamento mentre il pignoramento era illegittimo perché erroneamente fondato sulla nuda proprietà del debitore.
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Corte di Cassazione, Sezione III, 11 aprile 2006, n. 8415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da B.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, difesa dagli

avvocati SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, ANTONIO TITOLO, giusta delega in atti... Continua

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al no 40491, Ruolo Generale dell'anno 2005 e trattenuta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2008...Scarica la Sentenza.

Commento:

Nel  motivare la sentenza in questione, il G.U. del Tribunale di Albano Laziale si sofferma in particolar modo sul contenuto dell’art. 1385 c.c., chiarendo il significato e la funzione della caparra confirmatoria in caso di inadempimento del contratto preliminare, soprattutto alla luce delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali offerte al riguardo dalla Corte di Cassazione... Leggi tutto il commento



Nel caso di specie il soggetto aveva ottenuto la titolarità del bene da Caio che l'aveva precedentemente acquisita in sede di separazione consensuale, quale versamento tantumdell'assegno di mantenimento dell'altro coniuge, divenuto poi insolvente nei confronti dell'Istituto di credito...  Continua a leggere il commento

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