Diritto di Famiglia - Studio Legale Avvocato Gerardo Russillo

Vai ai contenuti

Menu principale:

Diritto di Famiglia

Diritto
 
IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO NEI GIUDIZI CHE LO RIGUARDANO.

 
Il caso esaminato nel presente commento è relativo al disaccordo dei genitori separati in ordine alla volontà del figlio minore di cambiare, nell’anno scolastico in corso, l’indirizzo di studio prescelto.
 
La mamma affidataria ha manifestato la sua contrarietà alle desiderate del figlio mentre il padre ha appoggiato la sua volontà. Visto il mancato accordo dei genitori, ai quali spetta congiuntamente la potestà anche in caso di separazione, il padre ha presentato ricorso al Tribunale affinchè venisse presa la decisione più giusta nell’interesse del minore.

IL COMODATO DELLA CASA FAMILIARE E LA RESTITUZIONE AD NUTUM SU ISTANZA DEL TERZO

La questione giuridica oggetto della sentenza in commento concerne l’istituto del comodato d’immobile concesso dal genitore ad un figlio, in vista del suo matrimonio che, a seguito della separazione personale dei coniugi, viene assegnato alla moglie affidataria dei minori nati nel frattempo.
Il comodato, quale contratto tipico mediante il quale una parte consegna all’altra un cosa mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituirla senza pagare alcun corrispettivo, è disciplinato dagli artt. 1803-1812 c.c..


Mancanza del consenso per il rilascio del passaporto all’ex coniuge in presenza di figli minori.

Il caso in esame è piuttosto frequente. Due coniugi si separano consensualmente e si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto. Tuttavia, in presenza di figli minori, gli organi di P.S. ed in particolare la Questura, senza l’assenso dell’altro coniuge, espresso nella richiesta, non rilascia il passaporto.
La strada obbligata, per  il coniuge che vuole andare all’estero, è quella di ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare che, in qualche modo, tenga lugo del consenso mancato del coniuge che non vuole dare il proprio consenso.
Il decreto in esame si caratterizza per una particolarità che è la condanna della moglie che, senza una valida ragione, ma probabilmente per fare un dispetto al marito, non ha prestato il proprio consenso.

Avv. Gerardo Russillo

Scarica la Sentenza


Gli abusi sessuali a danno di minori commessi quando il matrimonio è finito.


L’abuso sessuale è un reato orribile, e lo è ancora di più quando è commesso a danno di minori. Le statistiche indicano però che tale reato è in aumento (viene maggiormente denunziato) quando vi è contrasto tra gli ex coniugi per ragioni di affidamento, di assegni di mantenimento o anche semplicemente per scelte non condivise.
Il decreto che si riporta nasce proprio da un contrasto tra due genitori separati. La madre ha presentato querela contro il cugino della presunte vittima, figlio della sorella dell’ex marito nell’intento probabilmente di allontanare definitivamente il figlio dal padre che viveva, con il presunto autore degli abusi, nella casa familiare del padre.
Dopo l’incidente probatorio, adottato con le dovute cautele per salvaguardare la personalità del minore e l’esame delle persone che hanno avuto frequentazioni con entrambi i soggetti coinvolti, il P.M presso il Tribunale per i Minorenni ha chiesto l’archiviazione del procedimento ed il GIP  lo ha disposto recependo le motivazioni addotte.


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIZAZIONE

IlGiudice per le indagini preliminari Dott.ssa Paola Manfredonia letti gli atti del procedimento penale N. 2/09 R.GIP nei  confronti di.... Segue...

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, a seguito della modifica dell'art. 155 c.c. ha riconosciuto il diritto di un minore, figlio di due conviventi di fatto ad ottenere il diritto al mantenimento con un provvedimento immediatamente esecutivo senza dover ricorrere, per l'apposizione della formula esecutiva al provvedimento, del Giudice Ordinario. La sentenza si segnala perché è una delle prime pronunziate a seguito della modifica dell'articolo che ha introdotto l'affidamento condiviso come principio generale in caso di separazione.
Avv. Gerardo Russillo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale per i minorenni, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dr. Domenico DE BIASE Presidente
Dr. Debora TRIPICCIONE Giudice
Dr. Marco VARI Giudice on.
Dr. Silvia BORELLA Giudice on.
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Letti gli atti del procedimento N. 3362108 E, relativo al minore D L , nato a
M I' , figlio naturale di D S e R S D M , rileva il Collegio:

che, in data 20 agosto 2008, il Comandante la Stazione Carabinieri di Roma S S trasmetteva alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale una comunicazione di notizia di reato riguardante la denuncia presentata da D S nei confronti della
madre del minore per i reati di cui agli art. 570 e 572 C.P.; che, sulla base di tale denuncia e della relazione del Servizio Sociale del comune di Roma, inviata l'l1 novembre 2008, il Pubblico Ministero proponeva ricorso nell'interesse del minore richiedendo l'affidamento di quest'ultimo al Servizio Sociale con collocamento presso la madre;...Scarica la Sentenza

 
Torna ai contenuti | Torna al menu